Coprifuoco alle 22: restrizione Illegittima e Incostituzionale. Vediamo perche' .


Il coprifuoco istituito da Giuseppe Conte nell’autunno 2020 (e confermato ora da Mario Draghi, a quanto pare almeno fino a giugno) è completamente illegale, essendo incostituzionale: solo un giudice, infatti, può disporre la limitazione della libertà (per il singolo cittadino); in via temporanea, un governo potrebbe impedire la circolazione in una determinata area, ma non certo su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni emanate dai governi Conte e Draghi, infatti – sottolineano svariati giuristi – quindi non possono prevalere sul dettato costituzionale (che il coprifuoco lo ammette solo in caso di guerra).

Tutto è cominciato la sera del 3 novembre 2020, quando è stato firmato il quarto Dpcm della “seconda ondata” di coronavirus. Il decreto ministeriale, in vigore dal 6 novembre 2020, ha introdotto in Italia un coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo, con spostamenti consentiti in questa fascia oraria soltanto per esigenze lavorative o comprovati motivi di salute e necessità.

Nel nostro ordinamento giuridico, però, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale: e può disporla solo il giudice, con atto motivato e relativo a una singola persona. (Art.13 Costituzione). Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che è un atto solo amministrativo e quindi gerarchicamente inferiore alla legge (e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge).

Recita la Costituzione italiana, all’articolo 16: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche». Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra.

E la stessa emanazione dello stato d’emergenza non è legittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge-delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti.

Il governo sta quindi agendo in modo coercitivo e arbitrario, appellandosi al decreto

legislativo n. 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per

far fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo

allo Stato poteri pieni sui cittadini.


Lo confermerebbe la stessa Corte Costituzionale: secondo lo spirito della sentenza

numero 68 emanata nel 1964, richiamata in una recente sentenza giudiziaria a

Macerata (dove un giudice di pace ha bocciato una sanzione comminata per la violazione

del coprifuoco, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma

non potrebbe mai comportare un obbligo di permanenza domiciliare.


Le disposizioni emesse da Conte (e confermate da Draghi, fino a data da destinarsi,

nonostante la presenza nell’esecutivo di Marta Cartabia, già presidente della Corte

Costituzionale) sono dunque interamente insostenibili, illegittime e impugnabili presso

qualsiasi sede giudiziaria italiana.




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