Ai Dipendenti Pubblici sospesi per l’Obbligo Vaccinale spetta l’Assegno Alimentare. Decisione del TAR dell’ Abruzzo !

 

Ai dipendenti pubblici sospesi per non aver aderito al discusso obbligo vaccinale viene a spettare una remunerazioni minima, da non considerarsi come corrispettivo del lavoro, ma come assistenza alla sopravvivenza famigliare.

Questa è la decisione del TAR dell’Abruzzo in un caso relativo ad un dipendente sospeso dall’attività lavorativa in quanto non vaccinato, ma non per questo licenziato e quindi non espulso dai ranghi della Pubblica Amministrazione.

La corte amministrativa fornisce, nella sentenza, anche un’indicazione di massima di questo assegno alimentare: L’esigenza di salvaguardare una fonte minima di sostentamento per il lavoratore sospeso dall’impiego trova già positivo riscontro nel1’ordito normativo in specifiche disposizioni che prevedono per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale e destinatari del procedimento di sospensione cautelare (cfr. art. 82 D.P.R. 3/1957) il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia.

Quindi i dipendenti che non sono stati vaccinati e sono stati sospesi comunque avrebbero diritto alla metà della remunerazione, da considerarsi come un assegno alimentare e non assolutamente come corrispettivo del lavoro...Continua su Articolo Originale... 

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