Dall’ ASP al Giudice di Pace: ecco come opporsi alla Sanzione da 100 euro (o a ritardarne gli effetti) verso gli Over 50
Ma qual’è la procedura e come opporsi ad una sanzione che ha il sapore di una provocazione a fronte di un obbligo vaccinale che giudichiamo illecito?
Fase I – La redazione degli elenchi
Il Ministero della Salute dovrà predisporre periodicamente l’elenco dei soggetti inadempienti e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Potremmo discutere ore sull’uso distorno di dati personali sensibili da parte dello stato. Ma il regime con a capo Mario Draghi ha di fatto sospeso, oltre che la Costituzione, anche le norme sulla Privacy.
Fase II – La diffida a comunicare proprie ragioni all’ASP
L’agenzia delle Entrate scriverà ai milioni di cittadini innanzi indicati e indicando « ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ».
Fase III – La comunicazione all’ASP
A questo punto, i cittadini potranno, letteralmente, sommergere di risposte le Aziende Sanitarie locali o provinciali che andranno esaminate una ad una dallo scarso personale. (Da fare a prescindere, questa oltretutto e' gratis e contribuira' ad intasare il sistema delle disamine)!
Stessa situazione per le Agenzie delle Entrate, alle quali, per come prevede la norma, i cittadini dovranno, per conoscenza, dare « notizia dell’avvenuta … presentazione di tale comunicazione » all’Azienda Sanitaria.
Ovviamente queste comunicazioni dovranno avvenire con mezzo tracciabile: propria PEC verso indirizzo PEC di ASP e Agenzia delle Entrate ovvero tramite raccomandata [ suggeriamo raccomandata 1 ] con avviso di ricevimento.
Fase IV – Le ASP esaminano, in contraddittorio, i reclami
Secondo la tempistica militare imposta per decreto dal Capo del regime Mario Draghi, le ASL avranno solo dieci giorni, « previo eventuale contraddittorio con l’interessato », per esaminare le contestazioni e dare comunicazione dell’esito all’Agenzia delle Entrate.
Sembra un’operazione impossibile: la stampa ipotizza che siano circa 700.000 i soggetti non vaccinati ma esenti o guariti, per i quali l’ASL dovrà prevedere a riconoscere, e comunicare all’Agenzia delle Entrate, « un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale ».
Questo stadio rappresenta sicuramente il “collo di bottiglia” dell’operazione.
E’ indubbio che conviene a ciascuno, anche ai non esenti e non guariti, di contestare – è gratis – la prima lettera dell’Agenzia delle Entrate.
Motivi ce ne possono essere a bizzeffe:
- dal medico di famiglia che rifiuta l’esenzione che a proprio parere compete,
- alla necessità di un differimento per effettuare dei controlli sanitari,
- all’obbligo di soggiacere ad una terapia sperimentale con tutti i conseguenti rischi per la propria salute,
- alla discriminatoria illogicità di un obbligo che colpisce i soli over 50,
- alle scarse informazioni sugli effetti avversi, alla possibilità di cure alternative ( monoclonali, antivirali ) e precoci ( anti-infiammatori, ect. ).
Basta un po’ di fantasia.
Fase V – L’Agenzia delle Entrate invia la sanzione da 100 euro
A quel punto, l’agenzia finanziaria, ricevuta dall’ASL conferma della « inosservanza dell’obbligo vaccinale » e dell’assenza del diritto all’esenzione o al differimento, avrà 180 giorni per inviare al cittadino una nuova comunicazione: questa volta la notifica della « sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento ».
L’avviso sarà trasmesso:
- via PEC, cioè posta elettronica,
- o tramite messo comunale o agenti della polizia municipale,
- oppure ancora tramite raccomandata.
Qua si apre il problema della mancata consegna se il cittadino inadempiente non si trovasse al domicilio. In tal caso, dovrà andare prima all’Ufficio Postale e poi al Comune a ritirare il plico – previo “tampone” e green pass “base”, secondo le attuali norme -.
Attenzione: la norma, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, chiama questa seconda comunicazione « avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ».
L’avviso comporterà pure probabilmente l’addebito delle spese di notifica.
A questo punto, al cittadino non restano che tre strade:
- pagare la sanzione, entro 60 giorni ( da verificare se possibile una rateizzazione ovvero uno sconto del 30% se la sanzione viene saldata entro 5 giorni così come avviene per le contravvenzioni al Codice della Strada );
- non pagare o addirittura neanche ritirare la raccomandata ( opzione più debole in assoluto, dal punto di vista giuridico perchè , trascorsi 10 giorni, la raccomandata si intende in ogni caso come notificata );
- opporsi e fare ricorso davanti al Giudice di Pace.
Di seguito esaminiamo l’ultimo caso.
Fase VI – Il ricorso davanti il Giudice di Pace
Il cittadino 30 giorni può ricorrere al Giudice di Pace [1] sapendo, però, che, in tal ultimo caso, l’Agenzia si presenterà per difendere il proprio diritto rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
Un procedimento davanti al Giudice di Pace costerà al cittadino le 43 euro del contributo unificato più le spese di notifica alla controparte.
E’ importante sottolineare che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente, dunque senza l’assistenza tecnica di un legale, nelle cause il cui valore non eccede 1.100 euro. Basterà, quindi, che il cittadino:
- predisponga un ricorso scritto con cui spiega le proprie ragioni,
- altresì suggerendo gli eventuali testimoni da ascoltare a proprio favore,
- e poi lo sostenga oralmente davanti il magistrato nel giorno stabilito.
In alternativa, ogni cittadino può ricorrere all’assistenza di un legale...Continua su Articolo Originale...
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