Lo ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali.
Con l’accesso ai tabulati, l’abbonato, intestatario di due utenze di cui una in uso ad un’altra persona, intendeva raccogliere informazioni da produrre in un processo penale a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati.
Non avendo ricevuto riscontro alle sue reiterate richieste da parte della Società, si era rivolto al Garante per poter ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del processo penale.
Indipendentemente dal caso in sé, il Garante ha voluto evidenziare come, in base alla normativa europea, il titolare del trattamento (in questo caso Tim) deve “agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta”.
Tornando alla questione specifica, l’Autorità, respingendo le giustificazioni presentate da Tim, con un provvedimento urgente, aveva dichiarato illecita la condotta della Società e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria...Continua su Articolo Originale...
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