Anche l’Arma dei Carabinieri insorge contro il Green Pass. Unarma: “È contrario alla Costituzione, va disapplicato”

Il sindacato dei Carabinieri Unarma ha chiesto, con una lettera  al ministro della Difesa e al Comando generale dell’Arma, con tanto di motivazioni giuridiche, la disapplicazione del decreto relativo al Green Pass in quanto contrario alla Costituzione e alla normativa europea.

Eccovi un estratto della missiva che potete leggere per intero a questo link.

Sotto il profilo procedurale, il Governo francese ha dunque scelto la via
maestra dell’atto legislativo e del dibattito parlamentare per adottare
una misura che, al pari di quella italiana, impatta su diritti e libertà
fondamentali, mentre l’azione del Governo italiano si è appiattita sulla
logica emergenziale del decreto legge, sottraendo ancora una volta al
Parlamento il potere di orientare – anche attraverso il contributo delle
minoranze parlamentari che sono logicamente escluse dalla deliberazione
sul decreto legge, dominio della maggioranza governativa – la scelta
politica in un ambito, come quello dell’adozione del Green pass, nel quale

principi fondamentali, diritti individuali di libertà e interesse della
collettività alla salute devono trovare una loro equilibrata coesistenza.
In merito al primo punto, il nostro ordinamento con l’ultimo Decreto-legge sembrerebbe esprimere un modello divergente e dicotomico da quanto rappresentato nel su citato quadro ordinamentale europeo, pertanto sulla base degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale, tale d.l. andrebbe disapplicato dal Giudice, ovvero in subordine, attivato il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia. Infatti, non si tratterebbe di una divergenza minore e
superabile nel quadro di un libero esercizio di discrezionalità politico-legislativa, ma saremmo in presenza della configurazione di un altro modello di governance della pandemia, fondato su forme discriminatorie, piuttosto che estensive dell’esercizio dei diritti (vedasi In tema Causa C-378/17 – Sulla disapplicazione del diritto nazionale da parte di un organismo non giurisdizionale, sentenza del 4 dicembre 2018, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2018; si veda anche C. AMALFITANO, Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte Di Giustizia E rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza

“Comunitaria” e Costituzionale, in Rivista Aic,1, 2020, pp. 220 ss.)
In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire
l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi.
Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone. Resta sullo sfondo la questione se il Green pass, nella versione precettiva introdotta dal Decreto-legge n. 105/2021, possa costituire valido strumento per imporre quelle limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di “sanità” pubblica previste dall’art. 16 della Costituzione, che attenta dottrina tiene distinta dalla libertà personale ex art. 13 Cost., sebbene si tratti di libertà strettamente connesse. Se da un lato si può sostenere che la riserva di legge formale contenuta

nell’art. 16 Cost. sia stata rispettata dall’adozione del Green pass con
Decreto-legge, dall’altro occorre interrogarsi se il Green pass, per essere ragionevole e proporzionato in termini di costi/benefici, sia
effettivamente l’unico strumento in grado di garantire la sicurezza
sanitaria dei cittadini e dunque tale da imporre limiti legittimi alla
libertà di circolazione, così come consente la Costituzione. Da un’attenta
lettura dell’art. 3 del Decreto-legge n. 105/2021, sembrerebbe che
s’intenda attribuire al Green pass la valenza di “lasciapassare” per
l’accesso ai servizi (attività ricreative e/o sportive e/o culturali),
riferendosi, dunque, più alla sfera della libertà personale, intesa quale
diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione
psicofisica (art. 2 in combinato disposto con l’art. 13 Cost.), piuttosto
che alla sfera della libertà di circolazione. Infatti, quest’ultima non
subirebbe limitazioni dall’introduzione del Green pass, ben potendo i non

vaccinati circolare “liberamente” sul territorio nazionale, fintantoché
l’indice regionale dei contagi lo consentirà. Ma anche a voler ritenere il
Green pass uno strumento limitativo della libertà di circolazione, la
questione si infrange sulla carenza del presupposto giustificativo della
natura prescrittiva dello stesso, che non potrebbe collegarsi
esclusivamente alla “sua” fonte di produzione (il decreto-legge), ma che
andrebbe identificato nella preventiva imposizione dell’obbligo vaccinale
con legge, nel rispetto del parametro del principio di legalità sostanziale
e formale. La prova di resistenza, per testare la legittimazione giuridica
del Green pass, è dunque costituita dall’assenza di obbligo vaccinale, per
cui soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria – ove
sussistano i presupposti legali e scientifici – potrebbe costituire valido
fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo. Si passa dunque

da un modello europeo che propone di agevolare la libertà di circolazione
in sicurezza, impostato su un concetto di responsabilità individuale e
collettiva, ben riconducibile, nei suoi aspetti strutturali e funzionali,
ad i modelli liberal-democratici, ad un modello prescrittivo e
discriminatorio, nel quale la dimensione della doverosità, pur presente in
Costituzione, si troverebbe priva di un fondamento giuridico
costituzionale, ed in ogni caso apparirebbe sproporzionata rispetto alle esigenze tese a garantire l’esercizio responsabile di libertà individuali.
Per quanto sopra, si chiede pertanto in ossequio ai disposti di cui agli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte
costituzionale, la DISAPPLICAZIONE di tale d.l., ovvero attivare il
meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

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