“Il Dpcm di Conte era illegittimo”: un altro giudice assolve 2 ragazzi che violarono il lockdown, succede a Cascina

Di Pietro Barghigiani – CASCINA. Le violazioni ai divieti degli spostamenti imposti con il decreto dello stato di emergenza del marzo 2020 non configurano un reato. Il Dpcm dell’8 marzo di un anno fa e quelli successivi sono stati una evidente restrizione della libertà e l’allora dichiarazione di stato di emergenza era illegittima.

Lo sostiene il giudice onorario Lina Manuali nelle motivazioni con cui ha assolto dall’accusa di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità un 38enne e un 23enne fermati in scooter a Cascina il 19 marzo 2020 durante un controllo dei carabinieri. Stando al Dpcm per contenere il Covid i due non avevano motivo di stare fuori dalle loro abitazioni. Non c’erano esigenze di lavoro, di salute o emergenze particolari.

Difesi dall’avvocato Massimo Parenti, i due sono stati, però, condannati a quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale per la fuga dopo l’alt sulla Tosco Romagnola. Un’assoluzione pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste» quella del Tribunale pisano sul punto della presenza fuori casa senza validi motivi. Il pm onorario Massimiliano Costabile aveva invocato l’assoluzione «perché il fatto non è più previsto come reato» rimandando al prefetto il caso per le sanzioni amministrative. Il verdetto del giudice va oltre la richiesta dell’accusa.

«Solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come è il Dpcm, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti» scrive la dottoressa Manuali, secondo la quale la limitazione della libertà può essere consentita nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, cioè un atto avente forza di legge e non da un atto amministrativo e solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Il governo Conte aveva firmato il lockdown dall’8 marzo al 4 maggio 2020. E in un secondo momento, con fasce diversificate a livello nazionale, dal 6 novembre all’11 dicembre. La sentenza dice che chi fosse stato trovato in strada senza un motivo, tra quelli indicati nei decreti, non avrebbe commesso un reato nonostante le denunce collezionate ovunque.

«La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi – scrive il giudice –. A fronte della illegittimità della delibera devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19».

Il Tribunale ha rilevato che il Dpcm dell’8 e quello del 9 marzo 2020 mancano di idonea motivazione perché facevano generico riferimento ai verbali del Comitato tecnico-scientifico (Cts), verbali che il governo stesso ha classificato come “riservati” o “secretati”. «In sostanza, è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidità dello stesso provvedimento» sentenzia la dottoressa Manuali.

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