Bambina cacciata da scuola perché non vaccinata. Il tribunale dà ragione ai genitori: “Non hanno commesso reato”

Di Francesco CapoUna coppia di genitori aveva deciso di non sottoporre la figlia ad alcune vaccinazioni previste come obbligatorie dalla legge Lorenzin.
Il dirigente scolastico aveva sospeso dalla frequenza scolastica la minore come previsto dalla legge e dalle circolari del Ministero della Salute e dell’Istruzione.

Nonostante il provvedimento di sospensione, i genitori avevano continuato a portare la figlia a scuola. A causa di questo comportamento furono accusati e poi rinviati a giudizio per il reato previsto dall’articolo 650 del codice penale: la mancata osservanza di un ordine dell’autorità pubblica, nel caso di specie, il provvedimento di esclusione dalla scuola emesso dal dirigente scolastico.

All’esito del processo il giudice del Tribunale di Pesaro ha assolto i due genitori.
In materia di salute è immanente”, cioè preponderante e inviolabile “il principio di autodeterminazione” si legge nella sentenza scritta dal giudice Lorena Mussoni.

Il provvedimento di sospensione della minore dalla scuola non rientra nella categoria di ordini dati dall’Autorità per motivi di tutela della salute pubblica e il suo mancato rispetto non può configurare un reato penale.

Il provvedimento del dirigente scolastico, ha osservato il giudice, non è infatti un’ordinanza contingibile ed urgente, cioè un atto emanato sulla base di un’urgenza per far fronte a una situazione di grave epidemia. Solo in quest’ultimo, raro caso la violazione dell’ordine costituirebbe un reato penale.
La violazione di un provvedimento emesso dal dirigente scolastico può dar luogo solo a sanzioni amministrative, come sanzioni pecuniarie, ma non a sanzioni penali.

A supporto di questa analisi, il giudice ribadisce qual è la procedura corretta da attivare in base alla legge. Nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione atta a comprovare l’assolvimento degli obblighi vaccinali, il dirigente scolastico ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Asl, a cui spetterà attivare il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa e per verificare se ci sono i presupposti per mantenere ai genitori la responsabilità del figlio o della figlia minore. In nessun caso però il mancato rispetto di un ordine di sospensione di un minore dalla scuola può configurare un reato penale.

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