Finalmente la Corte UE: “Il datore di lavoro può vietare alle lavoratrici di indossare il velo islamico in ufficio”

Di Emanuele Bonini Impedire di indossare il velo islamico sul posto di lavoro si può. A certe condizioni, ma può essere vietato. Dalla Corte di giustizia dell’UE arriva una sentenza destinata a far discutere, ma che contribuisce a fare chiarezza su un tema tanto dibattuto. I giudici di Lussemburgo non ne fanno una questione particolare, quanto generale.

Riconoscono il divieto di indossare in ufficio «qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose». Che si tratti di velo islamico, crocifisso, simbolo del partito per cui si vota, c’è la possibilità che il datore di lavoro possa impedire di indossarlo. Un provvedimento che «può essere giustificato dall’esigenza del datore di lavoro di presentarsi in modo neutrale nei confronti dei clienti o di prevenire conflitti sociali», recita la sentenza emessa.

In questo caso però si deve applicare il principio del «o tutti, o nessuno». Una politica di neutralità dell’impresa non istituisce in linea di principio una differenza di trattamento tra lavoratori basata su un criterio inscindibilmente legato alla religione o alle convinzioni personali. Non si creano, in sostanza, discriminazioni. Quindi per poter impedire il velo islamico occorre accertarsi che nessun altro dipendente sfoggi simboli visibili di altre fedi.

Inoltre, giustificazione al divieto «deve rispondere a un’esigenza reale del datore di lavoro», che questi deve dimostrare. In particolare, spiega la Corte UE, occorre provare che in assenza di una politica di neutralità aziendale l’impresa subirebbe conseguenze sfavorevoli. Ci sono altre condizioni da seguire, per poter vietare velo islamico e affini. Intanto lo stop «deve limitarsi allo stretto necessario», e poi deve scattare per tutti i simboli e non solo per quelli grandi o vistosi come il velo islamico, altrimenti si creerebbe una discriminazione di fatto.

Ad ogni modo l’ultima parola spetta ai vari sistemi Paese. Stabilito il principio generale, i giudici di Lussemburgo non possono entrare, per ora, nel merito di casi particolari. Quindi i giudici nazionali possono tener conto del contesto specifico del rispettivo Stato membro e, in particolare, delle disposizioni nazionali più favorevoli per quanto riguarda la tutela della libertà di religione.

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